Art. 10.
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria).

      1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.